Pensando al reporting di sostenibilità… finalmente la CSRD

La Direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità CSRD del 14 Dicembre 2022

di Alessandro Ciampalini

L’obiettivo della CSRD

Gli stati membri hanno 18 mesi per recepire nei propri ordinamenti la Direttiva Europea CRSD –Corporate Sustainability Reporting Directive- Direttiva (UE) 2022/2464 emanata il 14 dicembre 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 16 dicembre 2022.

La CRSD costituisce un atto di trasparenza su questioni ambientali, sociali e di governance, una pietra miliare della politica UE in materia di ambiente e diritti umani, con l’obiettivo di ridurre il greenwashing, rafforzare l’economia sociale del mercato UE e gettare le basi per standard di trasparenza sulla sostenibilità a livello mondiale.

Principali novità della CSRD

Le principali novità della CSRD, nella sua versione definitiva, prevedono

  • l’estensione degli obblighi di rendicontazione a tutte le grandi imprese, banche e assicurazioni europee quotate o non quotate, nonché a tutte le società quotate, comprese anche le PMI, eccezion fatta per le società microimprese;
  • il diverso trattamento la con la previsione di specifici standard per le PMI secondo il criterio di proporzionalità;
  • la sostituzione dell’espressione “informazione non finanziaria”. Il legislatore europeo denomina il “reporting non finanziario” in “reporting di sostenibilità”;
  • la sostituzione della Dichiarazione Non Finanziaria, DNF, documento a sé, con la CRSD ricompresa nella relazione sulla gestione societaria.

Inoltre, le integrazioni apportate agli artt. 19-bis (rendicontazione di sostenibilità) e 29-bis (rendicontazione consolidata di sostenibilità) alla Direttiva 2013/34/UE esplicitano l’obbligo di comunicare non soltanto informazioni “in misura necessaria alla comprensione dell’andamento dell’impresa, dei suoi risultati e della sua situazione ma anche informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto delle attività dell’impresa sugli aspetti ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.

Le imprese, quindi, dovranno comunicare l’impatto

    • delle attività dell’impresa sulle persone e sull’ambiente,
    • delle questioni di sostenibilità sull’impresa.

 

Il principio di proporzionalità per le PMI

La CSRD prevede che i principi di rendicontazione di sostenibilità siano proporzionati e non comportino per le imprese interessate oneri amministrativi inutili.

In particolare, quindi, i principi di rendicontazione di sostenibilità devono tener conto delle esigenze degli utenti, non gravando di oneri sproporzionati in termini di sforzo e costi le imprese tenute alle comunicazioni sulla sostenibilità e le altre imprese indirettamente interessate nell’ambito della catena del valore delle prime.

Gli ambiti della rendicontazione di sostenibilità

I principi di rendicontazione di sostenibilità devono specificare le informazioni prospettiche, retrospettive, qualitative e quantitative, a seconda dei casi, che le imprese sono tenute a comunicare. 

La Direttiva UE individua la finalità dei principi di rendicontazione (artt. 29-ter e 29- quater) che tenuto conto del proprio oggetto dovranno riferire su:

  1. informazioni riguardo ai fattori ambientali relativamente a:
    • la mitigazione dei cambiamenti climatici, anche per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra;
    • l’adattamento ai cambiamenti climatici;
    • le risorse idriche e marine;
    • l’uso delle risorse e l’economia circolare;
    • l’inquinamento;
    • la biodiversità e gli ecosistemi
  2. informazioni riguardo ai i fattori sociali e in materia di diritti umani:
    • la parità di trattamento e le pari opportunità per tutti, comprese la parità di genere e la parità di retribuzione per un lavoro di pari valore, la formazione e lo sviluppo delle competenze, l’occupazione e l’inclusione delle persone con disabilità, le misure contro la violenza e le molestie sul luogo di lavoro, e la diversità;
    • le condizioni di lavoro, compresi l’occupazione sicura, l’orario di lavoro, i salari adeguati, il dialogo sociale, la libertà di associazione, l’esistenza di comitati aziendali, la contrattazione collettiva, inclusa la percentuale di lavoratori interessati da contratti collettivi, i diritti di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori, l’equilibrio tra vita professionale e vita privata, la salute e la sicurezza;
    • il rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali, delle norme e dei principi democratici stabiliti nella Carta internazionale dei diritti dell’uomo e in altre convenzioni fondamentali delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, compresa la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, nella dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, nelle convenzioni fondamentali dell’Organizzazione internazionale del lavoro, nella convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nella Carta sociale europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
  3. informazioni riguardo ai fattori di governance:
  • il ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo dell’impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e la loro composizione, nonché le loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o l’accesso di tali organi a tali competenze e capacità;
  • le caratteristiche principali dei sistemi interni di controllo e gestione del rischio dell’impresa, in relazione alla rendicontazione di sostenibilità e al processo decisionale;
  • l’etica aziendale e la cultura d’impresa, compresi la lotta contro la corruzione attiva e passiva, la protezione degli informatori e il benessere degli animali;
  • le attività e gli impegni dell’impresa relativi all’esercizio della sua influenza politica, comprese le attività di lobbying;
  • la gestione e la qualità dei rapporti con i clienti, i fornitori e le comunità interessate dalle attività dell’impresa, comprese le prassi di pagamento, in particolare per quanto riguarda i ritardi di pagamento alle piccole e medie imprese.

 

I tempi di attuazione e le scadenze rimangono invariati

nuovi obblighi UE di trasparenza sulla sostenibilità si applicheranno a tutte le grandi imprese, quotate in borsa o meno, comprese le imprese estere che fatturano più di 150 milioni di euro nell’UE. Le PMI quotate in borsa saranno coperte, ma avranno più tempo per adattarsi alle nuove regole.

Inoltre, la Direttiva UE nella versione definitiva non apporta modifiche ai tempi di attuazione e scadenze per le imprese:

Data/termine attuazione Imprese obbligate
01/01/2024 con primo report all’inizio del 2025 Le imprese che già producono la DNF ex. D.Lgs. 254/2016
01/01/2025 Le imprese che ricadono nel perimetro della Direttiva CSRD e che non producevano la DNF ex D.Lgs. 254/2016
1° gennaio 2026, primo report inizio del 2027, con l’opzione di non applicare la nuova normativa (“opt-out option”) per due anni (ovvero fino al 1° gennaio 2028), salva la necessità di spiegare perché l’impresa ha deciso di avvalersi di tale opzione; PMI quotate che ricadono nella direttiva CSRD
1° gennaio 2028, con primo report inizio 2029 Le filiali d’imprese che ricadono nella Direttiva CSRD

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