L’applicazione della deroga sulla continuità aziendale: una norma a tutela delle crisi aziendali post-covid

di Alessandro Ciampalini.                      

Il Decreto liquidità (Art.7 D.L.23/2020) consente, in presenza di determinate condizioni, di derogare alle disposizioni relative alla prospettiva della continuità aziendale.

La finalità della norma è di evitare che, per effetto del Covid 19 molte imprese possano perdere, sia pure temporaneamente, la continuità aziendale.

Quali sono i bilanci interessati dalla deroga?

L’Oic, nel documento interpretativo N. 6, intitolato “Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 – Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio”, ritiene che i bilanci interessati dalla possibilità di deroga siano i seguenti:

  • bilanci chiusi al 31 dicembre 2019, a condizione che alla data del 23 febbraio 2020 non siano stati approvati;
  • bilanci chiusi dopo il 23 febbraio 2020 ed entro il 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 30 giugno 2020);
  • bilanci in corso al 31 dicembre 2020 (quindi tutti i bilanci “solari” dell’esercizio 2020, oppure quelli che chiudono al 3 giugno 2020 in quanto in corso alla data del 31 dicembre 2020).

Per i bilanci riferiti agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019, ma non ancora approvati alla data del 23 febbraio 2020, l’Oic ritiene che, per poter disapplicare il paragrafo 59 c) dell’Oic 29, riferito ai fatti successivi alla chiusura dell’esercizio che possano far venir meno la continuità aziendale, è necessario che, alla data del 31 dicembre 2019, sussistano i requisiti della continuità aziendale.

Obbligo di informativa

L’organo amministrativo delle società che decidano di esercitare la facoltà di deroga al presupposto della continuità aziendale prevista dall’art. 7 del DL 23/2020 debbono fornire le dovute informazioni nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione. Nei casi in cui, nell’arco temporale futuro di riferimento (pari ad almeno 12 mesi dalla data di bilancio), non si ritenga sussistano ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, adeguato spazio dovrà essere dedicato ai prevedibili effetti che si potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società.

La norma in questione si applica alle imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali.

Per ulteriori informazioni:

OIC – Doc. interpretativo n.6, 3 giugno 2020

Decreto Liquidità 23/2020



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