La Dichiarazione non finanziaria DNF: nuove linee guida per i Revisori

di Alessandro Ciampalini

Un numero sempre maggiore di società redige la Dichiarazione non finanziaria, se pur su base volontaria. In forza degli orientamenti EBA (Autorità Bancaria Europea) in vigore dal 30 giugno 2021, sia gli investitori che le banche sono sempre più attenti alle informazioni di carattere non finanziario.

Da pochi giorni Assirevi ha pubblicato il documento di ricerca n. 243 che fornisce esempi delle integrazioni da apportare:

  • alla relazione del revisore sulla DFN
  • alla lettera di attestazione resa dagli amministratori

Perché una società sceglie di redigere la DNF su base volontaria?

La redazione della DNF si rende necessaria però per adempiere ad altri vincoli normativi riferibili a tutte le imprese, e quindi anche ai soggetti che non rientrano nell’obbligo normativo della Direttiva.

Infatti il peso dell’informativa non finanziaria è rilevante nell’ottica di una compliance aziendale integrata rispetto:

  • agli obblighi previsti dalla Legge 231/01, per la definizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, che tenga conto delle informative specifiche dei temi materiali
  • all’obbligo di adeguato assetto societario, ex art. 2086 c.c.
  • all’approccio forward looking degli indicatori di allerta secondo il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

Chi è obbligato a redigere la DNF?

Attualmente i soggetti obbligati sono banche, assicurazioni e società quotate che abbiano superato almeno due limiti dimensionali alla data di chiusura del bilancio: più di 500 dipendenti e un totale di bilancio di 20 milioni di euro o, in alternativa, un totale di ricavi delle vendite e delle prestazioni di 40 milioni di euro.

Cosa contiene il documento di DNF?

Il documento si deve concentrare sui temi ambientali, sociali, riguardanti il personale, il rispetto dei diritti umani, la lotta attiva e passiva contro la corruzione, secondo le attività e il settore di competenza di ciascuna impresa.

Come realizzare una rendicontazione efficace

La dichiarazione può essere presentata in due forme differenti: contenuta nella relazione sulla gestione, in una sezione specifica, o in un documento distinto contrassegnato dal riferimento D.lgs 254/2016.

All’interno della rendicontazione, è importante inserire tutte le informazioni necessarie alla descrizione e alla comprensione del modello aziendale di gestione e organizzazione delle attività per i temi di riferimento:

  • Uso delle risorse energetiche (da fonti rinnovabili e non rinnovabili) e impiego di risorse idriche
  • Emissioni di gas serra e di gas inquinanti nell’atmosfera;
  • Impatto su ambiente, salute e sicurezza dell’impresa, con fattori di rischio sanitario e ambientale, su scenari realistici o a medio termine;
  • Gestione del personale, con le politiche attuate per la parità di genere e le modalità di dialogo con le parti sociali;
  • Rispetto dei diritti umani e misure per prevenirne la violazione e prevenire atteggiamenti discriminatori;
  • Politiche contro la corruzione attiva e passiva, con indicazione degli strumenti adottati.

Il ruolo del revisore

Il soggetto incaricato della revisione legale esprime un’attestazione circa la conformità delle informazioni non finanziarie fornite rispetto alle disposizioni del DLgs. 254/2016 e rispetto alle metodologie e ai principi previsti dagli standard di rendicontazione utilizzati.

L’attività del revisore è analizzata dal Documento di ricerca Assirevi n. 226 che inquadra l’attività di assurance in oggetto nell’ambito dello standard professionale ISAE 3000 (Revised).



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