Dal 15 ottobre 2021 Green pass obbligatorio per tutti i lavoratori. Focus sugli adempienti

da Avv. Flavio Corsinovi – Studio legale  Mammana Corsinovi

I)   L’obbligo di dotarsi del green pass

 Il Decreto approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2021 ha previsto l’estensione del c.d. “green pass” a tutti i lavoratori appartenenti al comparto pubblico e privato, inclusi i liberi professionisti e i collaboratori familiari, il possesso del i green pass per accedere ai luoghi di lavoro a far data dal 15 ottobre 2021.

Di seguito si fornisce un primo focus operativo sugli adempimenti.

 

II)   Ambito lavorativo pubblico

 II.1) Obbligo di possedere il green pass

 Dal 15 ottobre 2021 al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 … “è fatto obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19” (art. 1, co. 1).

 

L’obbligo … “si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni, anche sulla base di contratti esterni” (art. 1, co. 2)

 

II.2) Modalità di verifica

 I datori di lavoro del personale sono tenuti a verificare il rispetto degli obblighi relativi al possesso del green pass (art. 1, co. 4).

I datori di lavoro definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi (art. 1, co. 5).

II.3)    Conseguenze per chi non possiede il green pass

Il dipendente che non è in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato.

A decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso fino alla presentazione della certificazione e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Nei casi di assenza ingiustificata e di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

La sospensione di cui primo periodo è disposta dal datore di lavoro o dal soggetto da lui delegato (art. 1, co. 6).

L’accesso del personale nei luoghi di lavoro in violazione degli obblighi è sanzionato (art. 1, co. 7)

III)   Ambito lavorativo privato

 III.1) Obbligo di possedere il green pass

 

Dal 15 ottobre 2021 al personale dipendente del settore privato per accedere nei luoghi ove si svolge l’attività deve “…possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID- 19” (art. 3, co. 1).

L’obbligo … “si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni, anche sulla base di contratti esterni” (art. 3, co. 2)

III.2) Modalità di verifica

I datori di lavoro del personale sono tenuti a verificare il rispetto degli obblighi relativi al possesso del green pass (art. 3, co. 4).

I datori di lavoro definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi (art. 3, co. 5).

III.3)    Conseguenze per chi non possiede il green pass

Il dipendente che non è in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è sospeso fino alla presentazione della certificazione e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro (art. 3, co. 6).

Non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato (art. 3, co. 6).

La sospensione è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione (art. 3, co. 7).

L’accesso del personale nei luoghi di lavoro in violazione degli obblighi è sanzionato (art. 3, co. 7)



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