Copertura delle perdite, con rinuncia del credito commerciale da parte del socio creditore

di Alessandro Ciampalini.

uomo con calcolatrice

La rinuncia del credito può essere finalizzata alla copertura di una perdita.
Il par. 36 dell’OIC 28 precisa che qualora, dalle evidenze disponibili, sia desumibile che la natura della transazione sia il rafforzamento patrimoniale della società, la rinuncia è trattata contabilmente come un apporto di patrimonio, senza impatto sul conto economico. Per tale motivo, laddove l’operazione sia effettuata in sede di approvazione del bilancio, con scrittura contabile in data corrispondente a quella dell’approvazione del bilancio, avremo:

Debiti verso soci a Perdita d’esercizio.

Egualmente, la rinuncia del credito effettuata nel corso dell’esercizio ai fini di copertura di perdite in corso non interesserà, per quanto detto sopra, il conto economico. In tale circostanza, sarà interessata una delle poste di patrimonio netto.

Il par. 36 dell’OIC 28 dispone che tale volontà del socio deve essere desumibile dalle “evidenze disponibili”. Appare, pertanto, chiaro che la migliore evidenza è rappresentata da una comunicazione scritta, avente data certa, in cui il socio interessato esplicitamente rinuncia al credito, motivando la ratio che sta alla base di tale comportamento.

Il D.Lgs. n. 147/2015 (c.d. “Decreto internazionalizzazione”) art. 13 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/22/15G00163/sg) ha introdotto dal periodo di imposta 2016 un nuovo regime fiscale per la rinuncia dei crediti da parte dei soci. Nello specifico, la previsione del comma 4-bis dell’art. 88 del DPR n. 917/1986 include tra le sopravvenienze attive il valore nominale del credito rinunciato per la quota eccedente il valore fiscalmente riconosciuto dello stesso in capo al socio. Spetta al socio medesimo, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunicare alla società beneficiaria il valore fiscale; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero, con la conseguenza che la società beneficiaria assoggetterà a tassazione l’intero importo della sopravvenienza attiva. Fermo restando l’onere documentale di cui sopra, la rinuncia al credito non rileva, comunque, fiscalmente nel caso in cui valore nominale e valore fiscale del credito coincidano.

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