Revisione di bilancio per PMI innovativa e Start-up innovativa: istruzioni per l’uso

di Alessandro Ciampalini   

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito (con parere n. 275367 del 4 dicembre 2020) chi possono essere i soggetti a cui richiedere la certificazione del bilancio ai fini dell’iscrizione o della permanenza nella sezione speciale del Registro Imprese riservata alle PMI innovative – requisito ex art. 4, comma 1, lett. b), del DL 3/2015.

Chi può emettere la relazione di revisione

  • un revisore legale persona fisica o una società di revisione ai sensi del comma 1 dell’art 2409 bis oppure
  • il collegio sindacale con incarico di revisione legale ai sensi del comma 2 dello stesso articolo.

Cosa si deve fare?

La PMI innovativa deve quindi nominare una società di revisione o un revisore contabile, iscritti nel registro dei revisori contabili.

Una volta ottenuta, la certificazione del bilancio deve essere depositata sia essa relativa al bilancio d’esercizio o all’eventuale bilancio consolidato, secondo le regole contenute nel D.Lgs. 39/2010.

La certificazione del bilancio costituisce quindi parte integrante del bilancio e pertanto deve essere portata in approvazione all’assemblea unitamente al bilancio e agli altri atti e relazioni connesse.

Da quando è obbligatorio avere la certificazione del bilancio?

La certificazione va redatta e depositata congiuntamente al bilancio e ai suoi allegati dal primo esercizio successivo all’iscrizione nella sezione speciale per tutti gli esercizi sociali fino a quando tale iscrizione permanga (circolare MISE 3682/C del 03/09/2015 – 3683/C del 3/11/2015).

Ricordiamo inoltre che la PMI innovativa deve anche:

  • aggiornare con cadenza annuale, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni fornite in sede di presentazione della domanda di iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese;
  • entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, attestare il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

E per la Start-up innovativa?

Attenzione, essa deve aggiornare con cadenza non superiore a sei mesi le informazioni fornite in sede di presentazione della domanda di iscrizione alla sezione speciale del registro ed attestare il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dalla legge entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, come previsto dai commi 14 e 15 dell’art. 25 del D.L. 179/2012 convertito nella legge 221/2012.

A differenza delle PMI innovative, questi ultimi adempimenti non possono essere depositati in allegato al bilancio, ma devono essere presentati separatamente tramite l’applicazione Comunica.



Lascia un commento